Art. 16.
(Norme di produzione meno restrittive).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di princìpi e di autorizzazioni stabilite in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, e nel rispetto degli obiettivi e dei princìpi enunciati nel titolo II della presente legge, può accordare eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi I, II e III.
      2. Le eccezioni di cui al comma 1 devono essere limitate al minimo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

          a) quando sono necessarie per consentire ad unità aziendali in fase di avvio della produzione biologica di diventare redditizie, in particolare quando si tratta di aziende situate in zone in cui la produzione biologica è appena agli inizi;

 

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          b) quando sono necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

          c) quando sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non sono disponibili in commercio in forma biologica;

          d) quando sono necessarie per garantire l'approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non sono disponibili in commercio in forma biologica;

          e) quando sono necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

          f) quando sono necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione;

          g) quando occorrono misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

          h) quando sono imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base di specifiche decisioni prese in sede comunitaria, in particolare dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 3 e 7 della citata decisione 1999/468/CE, può altresì stabilire specifiche condizioni per l'applicazione delle eccezioni di cui al comma 1.